Art. 5
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Il personale direttivo in prova nelle scuole secondarie di avviamento professionale, gl'insegnanti straordinari delle scuole ed istituti d'istruzione media e d'istruzione classica scientifica, magistrale, tecnica e artistica, e gl'insegnanti elementari straordinari, in servizio militare l'11 giugno 1940-XVIII o, posteriormente, durante le operazioni di guerra, completeranno la prova al loro ritorno alla direzione o all'insegnamento e saranno dichiarati stabili o promossi ordinari dalla data in cui avrebbero ottenuto la promozione se non avessero interrotto il proprio servizio.
Testo in vigore dal 16 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
