Art. 3
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[1]La graduatoria suppletiva del concorso a cattedre di materie letterarie nei corsi inferiori dei ginnasi e degli istituti magistrali, bandito con decreto Ministeriale 20 ottobre 1938-XVI, e' valida fino al 31 dicembre 1940-XIX.
[2]Le cattedre assegnate ai vincitori dei concorsi banditi nel 1938, che si rendano vacanti per l'accettazione, da parte dei vincitori stessi, della nomina per effetto del concorso di cui al 1° comma del presente articolo, possono essere assegnate, entro il 31 dicembre 1940-XIX, ai candidati compresi nelle rispettive graduatorie suppletive.
Testo in vigore dal 16 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
