Art. 2
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[1]La facolta' di trattenere in servizio il personale direttivo, e insegnante di cui al precedente articolo, si riferisce anche al personale stesso gia' trattenuto in servizio, a norma delle disposizioni dell'art. 11 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120.
[2]Al personale che rimarra' in servizio per effetto del precedente comma, le disposizioni di cui all'art. 9 del citato R. decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, saranno applicate a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere collocato a riposo.
Testo in vigore dal 16 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
