Art. 1
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[1]Il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta' di trattenere in servizio, per l'anno scolastico 1940-41, il personale direttivo e insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione media e di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica che ne faccia domanda e che, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, dovrebbe essere collocato a riposo perche' compie, nell'anno solare 1940, il sessantacinquesimo anno di eta'.
[2]Dalla possibilita' di ottenere il mantenimento in servizio, ai sensi del presente articolo, sono esclusi coloro che non siano iscritti al Partito Nazionale Fascista.
Testo in vigore dal 16 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
