Articolo abrogato dalla l. 13 dicembre 1965, n. 1366.
Abrogato dal 4 gennaio 1966
Articolo abrogato dalla l. 13 dicembre 1965, n. 1366.
Abrogato dal 4 gennaio 1966
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3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1963 al 4 gennaio 1966. 279 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I giudizi sull'avanzamento sono pronunciati dalla Commissione di avanzamento. Detta Commissione e' composta:
tolto: a) per l'avanzamento al grado di tenente generale ispettore, dal Ministro per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia e dal vice capo della polizia. Un vice prefetto interviene quale segretario relatore;
tolto: b) per l'avanzamento a maggiore generale ispettore, dal Ministro per l'interno o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della, polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore e dal direttore della divisione forze armate di polizia cui e' demandato anche il compito di relatore;
tolto: c) per l'avanzamento fino al grado di colonnello, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore, da due maggiori generali ispettori e dal direttore della divisione forze armate di polizia al quale e' demandato anche il compito di relatore. Nelle Commissioni di avanzamento di cui alle lettere b) e c) le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, avente qualifica non superiore a direttore di sezione o da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non superiore a quello di tenente colonnello. La Commissione di avanzamento di cui alla lettera a) e' convocata dal Ministro; quelle di cui alle lettere b) e c) sono convocate dal Sottosegretario di Stato. I componenti delle Commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e per la validita' delle relative deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno tre membri nella Commissione di cui alla lettera b) e di almeno cinque membri nella Commissione di cui alla lettera c).aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 DICEMBRE 1965, N. 1366
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art66 · fonte del testo
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