Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 1955 al 16 dicembre 2010. 161 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 e' disposta, previa contestazione degli addebiti, con facolta' del professore non di ruolo di presentare le sue discolpe entro il termine massimo di dieci giorni che puo' essere ridotto a due per le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) del predetto articolo. Le sanzioni si applicano mediante comunicazione scritta all'interessato. Qualora la gravita' dei fatti lo esiga, l'autorita' scolastica puo' sospendere cautelarmente dal servizio, a tempo indeterminato, il professore non di ruolo anche prima della contestazione degli addebiti. La sospensione importa la privazione di qualsiasi retribuzione. L'autorita' scolastica puo' disporre la corresponsione degli assegni alimentari alla famiglia. Se alla sospensione segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui e' stata disposta la sospensione. Se, invece, il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento dell'incolpato, la sospensione e' revocata ed il professore non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della nomina.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-03-19;160~art20 · fonte del testo
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