Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 marzo 1989 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 1 febbraio 1989, n. 53.
Abrogato dal 8 marzo 1989
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Articolo abrogato dalla l. 1 febbraio 1989, n. 53.
Abrogato dal 8 marzo 1989
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3 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 1961 al 8 marzo 1989. 97 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri puo' essere collocato in aspettativa per provata infermita'. E' altresi' collocato di diritto in aspettativa per prigionia di guerra. L'aspettativa, non puo' superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. L'aspettativa e' disposta con determinazione del comandante generale dell'Arma e decorre dalla data fissata nella determinazione stessa, nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 FEBBRAIO 1989, N. 53
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 1 febbraio 1989, n. 53
La L. 1 febbraio 1989, n. 53 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1 gennaio 1989; quelli economici dal 1 luglio 1989".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art7 · fonte del testo
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