Art. 46
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010. 76 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il personale delle categorie in congedo dell'Arma dei carabinieri richiamato in servizio temporaneo cui spetti una pensione ordinaria a carico dello Stato ha diritto al trattamento economico di attivita' del grado rivestito, tenuto conto dell'anzianita' posseduta, restando sospeso il pagamento del trattamento di quiescenza, ha diritto invece a quest'ultimo trattamento, in luogo di quello di attivita', se piu' favorevole. Il servizio temporaneo di richiamo reso dal personale dell'Arma dei carabinieri e' utile ai fini di pensione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art46 · fonte del testo
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