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I militari di truppa dell'Arma dei carabinieri si distinguono in:

  • a)appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio continuativo;
  • b)appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in ferma volontaria o in rafferma;
  • c)appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in congedo;
  • d)appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in congedo assoluto. E' ammesso in servizio continuativo il militare di truppa che, ultimata la seconda rafferma triennale, sia riconosciuto meritevole di rimanere in servizio. Occupano posti di organico i militari di truppa di cui, alle lettere a) e b) del primo comma.

Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 8 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art2 · fonte del testo

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