Art. 10
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010. 135 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La sospensione precauzionale e' revocata a tutti gli effetti se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione per motivi precauzionali e' revocata a tutti gli effetti quando, dopo il proscioglimento in sede penale, non siano stati disposti accertamenti disciplinari ovvero questi si siano conclusi senza dar luogo a provvedimenti di stato. Se sia stata indetta la sospensione per motivi disciplinari, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo di quella precauzionale sofferta, revocando l'eventuale eccedenza. La sospensione per motivi disciplinari non puo' avere durata inferiore a un mese ne' superiore a sei. La, sospensione per motivi penali dura per tutto il tempo di espiazione della pena.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art10 · fonte del testo
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