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A decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII e per tutta la durata dell'attuale guerra, non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 95 (limitatamente alla sospensione dell'applicazione degli articoli 31 e 36), e negli articoli 96 e 97 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.
Testo in vigore dal 11 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
