Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il primo comma dell'art. 72 della suddetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, e' sostituito dal seguente:
[2]«L'ufficiale non puo' essere promosso ad un grado superiore a quello massimo previsto per il proprio ruolo del servizio permanente e, ad ogni modo, non puo' conseguire, durante la permanenza nella riserva, piu' di due promozioni, con l'avvertenza pero', che il grado di generale di corpo d'armata puo' essere conseguito soltanto dal generale di divisione che, durante il servizio permanente o quale richiamato dalla riserva in tempo di guerra, abbia tenuto l'effettivo comando di divisione oppure, durante il servizio permanente ed in tempo di guerra, abbia ricoperto la carica di comandante di artiglieria o del genio di armata o di comandante di difesa territoriale o di ispettore d'arma o di direttore generale presso il Ministero della guerra. E' in facolta' del Ministro di considerare valevole a tale effetto anche la carica di ispettore di arma ricoperta durante il tempo di pace».
Testo in vigore dal 11 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
