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[1]A decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII e per tutta la durata della guerra, l'art. 93 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e' sostituito dal seguente:
[2]« In tempo di guerra:
- a)le promozioni ad anzianita' hanno luogo sottoponendo gli ufficiali alla classifica di cui all'art. 12, ma non ai corsi valutativi, agli esperimenti od alla valutazione dei titoli; in conseguenza, i capitani che, nella suddetta classifica, abbiano riportato almeno i prescritti punti minimi decisivi, parziali e totale, sono prescelti per l'avanzamento ad anzianita';
- b)al richiedono, per la promozione i periodi di comando di cui all'art. 32, tranne per casi di eccezionali esigenze, da valutarsi dal Ministro per la guerra, e si richiedono in ogni caso i periodi di permanenza minima nel grado di cui all'articolo 31;
- c)si effettuano le vacanze obbligatorie stabilite dalle tabelle annesse alla presente legge ».
Testo in vigore dal 11 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
