Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1936 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le promozioni dal grado di cantoniere a quello di cantoniere scelto sono conferite:
- a)per merito comparativo;
- b)per anzianita' congiunta al merito.
[2]Le promozioni per merito comparativo possono essere conferite a quegli agenti che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio nel grado di cantoniere, che negli ultimi quattro anni abbiano conseguito la qualifica di ottimo o di distinto e negli ultimi due anni quella di ottimo, e che a giudizio insindacabile della Amministrazione si siano particolarmente distinti per intelligenza, competenza tecnica, zelo, operosita' e disciplina nel disimpegno delle loro mansioni.
[3]Le promozioni per anzianita' congiunta al merito possono essere conferite a quegli agenti che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado di cantoniere, e che nell'ultimo quadriennio abbiano conseguito nei primi due anni una qualifica non inferiore a buono e negli ultimi due anni una qualifica non inferiore a distinto.
[4]Agli effetti dell'applicazione dei due commi precedenti valgono anche le qualifiche ottenute nel grado di allievo cantoniere.
[5]Le promozioni al grado di cantoniere scelto sono conferite fino ad un terzo del numero dei posti vacanti per merito comparativo, e per i rimanenti due terzi per anzianita' congiunta al merito.
[6]Qualora il terzo dei posti riservato alle promozioni per merito comparativo non fosse interamente coperto, i posti rimasti disponibili sono coperti con promozioni per anzianita' congiunta al merito.
Testo in vigore dal 28 aprile 1936 al 16 dicembre 2009
