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[1]Il contributo dell'Azienda autonoma statale della strada al Fondo Massa vestiario per ogni esercizio finanziario viene elevato a L. 200.000 per l'esercizio 1935-36 ed a L. 300.000 per ciascuno degli esercizi successivi.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 6 aprile 1936 - Anno XIV
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Cobolli-Gigli - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 28 aprile 1936 al 16 dicembre 2009
