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[1]Scaduti i due anni di prova l'allievo cantoniere che sia riconosciuto idoneo e' nominato cantoniere.
[2]Se piu' allievi cantonieri idonei dipendenti da uno stesso compartimento abbiano la stessa anzianita' di nomina, il capo compartimento propone una graduatoria di merito fra essi.
[3]La graduatoria definitiva viene effettuata in base al criterio del merito fra tutti gli allievi cantonieri dei vari Compartimenti aventi uguale anzianita' di nomina con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, e determina l'anzianita' nel grado di cantoniere.
[4]L'allievo cantoniere che allo scadere dei due anni di prova non sia riconosciuto idoneo puo', a giudizio discrezionale del Ministro presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, essere licenziato o ammesso ad un successivo periodo di prova della durata di un anno, scaduto il quale, se tuttora riconosciuto non idoneo, e' licenziato senz'altro.
[5]Agli effetti del presente articolo i posti di allievo cantoniere e di cantoniere di cui alla tabella allegata alla legge 22 dicembre 1932, n. 1754, sono da considerare nella loro somma complessiva senza distinzione fra le due categorie.
Testo in vigore dal 28 aprile 1936 al 16 dicembre 2009
