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I coefficienti di rivalutazione per conguaglio monetario indicati nell'allegata tabella, si applicano per la determinazione dei redditi ai fini dell'imposta di ricchezza mobile con effetto dall'anno 1950. Gli accantonamenti sui redditi di detto anno, deliberati ai sensi dell'art. 3 della legge 1 aprile 1949, n. 94, sono computati nel normale ammortamento. A decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la rivalutazione per conguaglio monetario delle attivita' non ha effetto per il calcolo delle quote di ammortamento deducibili dal reddito, se non risulta iscritta nel bilancio dell'esercizio sopra indicato. Le rivalutazioni per conguaglio monetario, che non siano state iscritte nell'inventario e nel bilancio a norma e nei termini previsti dall'art. 1 della presente legge; non esplicano efficacia, ne' ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dal reddito, ne' ai fini dell'accertamento del reddito lordo o delle perdite derivanti dal realizzo o dalla perdita, totale o parziale, delle attivita'.

Testo in vigore dal 3 marzo 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-02-11;74~art8 · fonte del testo

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