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L'incarico di ispettore generale delle Intendenze di finanza, e' conferito con decreto del Ministro per le finanze, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, ad Intendenti che, durante la loro carriera, siano stati titolari o reggenti di sede per almeno tre anni. Con le stesse modalita' si provvede alla cessazione dall'incarico.

Testo in vigore dal 30 luglio 1962 al 25 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-07-19;959~art9 · fonte del testo

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