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[1]Unita' esenti dalla requisizione. Non sono soggetti a requisizione:

  • a)le navi ed i galleggianti appartenenti alle Case delle LL.MM. il Re Imperatore e la Regina Imperatrice e delle LL.AA. i Reali Principi;
  • b)i galleggianti appartenenti:

[2]1°) ai rappresentanti diplomatici di Stati esteri e al personale delle rappresentanze diplomatiche accreditate presso il Governo del Re Imperatore e presso lo Stato della Citta' del Vaticano;

[3]2°) ai consoli, vice consoli ed agenti consolari, cittadini dello Stato che rappresentano, quando sia constatata l'esistenza di un trattamento di reciprocita';

[4]3°) a stranieri che, in virtu' di accordi Internazionali, abbiano diritto all'esenzione dalla requisizione.

[5]Con determinazione del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quelli per la marina e per le comunicazioni, possono, per ragioni di opportunita' e di cortesia internazionale, essere dichiarate esenti da requisizione altre navi o galleggianti.

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art9 · fonte del testo

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