Art. 28 — Competenze spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Al personale delle amministrazioni dello Stato, di cui ai precedenti articoli 21, 22, 23, 26 e 27, imbarcato sulle unita requisite, sono dovute le competenze stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.

[2]Qualora tali competenze non fossero previste, esse dovranno essere fissate dalla amministrazione interessata in accordo col Ministero delle finanze.

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art28 · fonte del testo

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