Art. 26 — Sottufficiale o impiegato civile imbarcato per conto dell'amministrazione, quale contabile

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[1]E' in facolta' dell'amministrazione di imbarcare sulla nave un galleggiante requisito un sottufficiale o un impiegato civile di grado equiparato, con l'incarico di coadiuvare il comandante militare o il Regio commissario nel controllo dei combustibili e dei materiali di consumo che sono a carico dell'amministrazione requisitrice.

[2]Nel caso che l'amministrazione fornisca direttamente combustibili o materiali, questi devono essere regolarmente presi in carico dal predetto sottufficiale o impiegato civile; in mancanza di questo, i combustibili ed i materiali predetti sono dati in regolare consegna al capitano della nave rimanendone affidato il controllo al comandante militare o al Regio commissario.

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art26 · fonte del testo

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