Art. 24 — Doveri del personale imbarcato

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[1]Lo Stato maggiore e l'equipaggio mercantile di una nave o di un galleggiante requisito devono al comandante militare, al Regio commissario ed al rappresentante imbarcato della forza armata di cui al successivo art. 27 il rispetto e la deferenza cui sono tenuti verso il capitano.

[2]L'equipaggio militare, ed in generale il personale militare imbarcato a bordo di una nave o galleggiante requisito, hanno verso il comandante militare gli stessi doveri che il regolamento sulle Regie navi armate prescrive verso il comandante di Regia nave.

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art24 · fonte del testo

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