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[1]Alla reintegrazione nel grado si provvede con decreto Reale, se trattasi di ufficiale o maresciallo, e con decreto Ministeriale, se trattasi di sergente maggiore, sergente o graduato di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti delle altre Forze armate.
[2]La reintegrazione nel grado non comporta di diritto la riassunzione in servizio.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1939-XVIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Teruzzi - Grandi - Di Revel
[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 21 febbraio 1940 al 9 ottobre 2010
