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Nel caso in cui la rimozione o la retrocessione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, e' necessario, per poter far luogo alla reintegrazione, che sia intervenuta la sentenza, di riabilitazione civile.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1940 al 9 ottobre 2010
