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[1]Gli ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa delle Forze armate dello Stato, legittimamente rimossi o retrocessi dal grado in seguito a procedimento disciplinare, possono, a loro domanda e su parere favorevole del Tribunale supremo militare, essere reintegrati nel grado gia' posseduto, sempre che diano prova di aver conservata un'ottima condotta morale, civile e politica per almeno cinque anni dal giorno della perdita del grado.

[2]Tale termine e' ridotto alla meta' per i militari, che, per atti di valore personale compiuti dopo la perdita del grado, abbiano conseguita una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare.

[3]I militari, che abbiano conseguito piu' di' una dello promozioni o ricompense indicate nel precedente comma, possono ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-12-22;2185~art1 · fonte del testo

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