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Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza alcun limite, nonche' il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilita'. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformita' rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, nonche' il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilita'. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti validi anche per le acque marittime. 4. Le specie di navigazione previste per le unita' da diporto di cui al comma 2 sono:

  • b)per le unita' con marcatura CE:
  • 1)senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
  • 2)con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
  • 3)con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
  • 4)per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni

Testo in vigore dal 29 luglio 2003 al 15 settembre 2005

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 29 luglio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1989 al 29 luglio 2003. 218 parole tolte, 336 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Le imbarcazioni da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita licenza, alla navigazione:

tolto: a) nelle acque interne senza alcun limite e in quelle marittime fino a sei miglia dalla costa;

tolto: b) nelle acque interne e in quelle marittime,aggiunto: Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza alcun limitetolto: . Le navi da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita licenza, alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite. La licenza che abilita leaggiunto: , nonche' il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilita'. Alle imbarcazioni da diporto tolto: alla navigazione, di cui alla lettera a), primo comma, e' rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti nonche' dagli uffici della motorizzazione civile. Le imbarcazioni munite di licenza rilasciataaggiunto: , gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformita' rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, nonche' il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilita'. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi tolto: possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque interne e le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici della motorizzazione civile possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle aggiunto: sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti validi anche per le acque marittime. tolto: La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione, di cui alla letterab), primo comma, e' rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti. La licenza che abilita alla navigazione le navi da diporto e' rilasciata dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi. aggiunto: 4. Le specie di navigazione previste per le unita' da diporto di cui al comma 2 sono:

aggiunto: b) per le unita' con marcatura CE:

aggiunto: 1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

aggiunto: 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

aggiunto: 3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

aggiunto: 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art8 · fonte del testo

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