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I servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti dalle persone imbarcate in qualita' di passeggeri, anche se non cittadini italiani, purche' abbiano compiuto il 16° anno di eta', per i servizi di coperta, camera e cucina, ed il 18° anno di eta', per i servizi di macchina. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna. I servizi complementari di bordo possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualita' di passeggeri, anche se non cittadini italiani, purche' abbiano compiuto il 16° anno di eta'.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 29 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art35 · fonte del testo

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