Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 gennaio 1998 al 15 settembre 2005. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 9 ottobre 1997, n. 431.
Abrogato dal 16 gennaio 1998
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 gennaio 1998 al 15 settembre 2005. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 9 ottobre 1997, n. 431.
Abrogato dal 16 gennaio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1971 al 16 gennaio 1998. 288 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: La patente e' sospesa dalla competente autorita' marittima o della navigazione interna quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo e lesioni gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando o sulla condotta di imbarcazioni o navi da diporto, o per i delitti contro l'incolumita' pubblica di cui al titolo VI del libro II del codice penale o per i reati di cui alla parte III del codice della navigazione. L'inizio e l'esito del procedimento penale sono comunicati dall'autorita' giudiziaria a quella che ha proceduto al rilascio della patente. La sospensione della patente disposta nella ipotesi indicata al primo comma puo' essere revocata dal giudice nel corso del processo anche nella fase istruttoria, nel caso in cui vengano meno gli indizi a carico dell'imputato. La patente puo' infine essere sospesa in uno dei seguenti casi:
tolto: a) assunzione del comando o della condotta di imbarcazione o nave da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;
tolto: b) condanna, per tre volte, per ubriachezza od abuso di sostanze stupefacenti o per contravvenzione alle disposizioni della presente legge o a quelle che regolano la navigazione;
tolto: c) quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumita' pubblica e da produrre danni;
tolto: d) per motivi di pubblica sicurezza, su richiesta del prefetto. La durata della sospensione della patente non puo' superare il periodo di un anno nei casi indicati alle lettere a), b) e d) e quello di tre mesi nel caso indicato alla lettera c) del comma precedente. Contro i provvedimenti di sospensione di cui al quarto comma del presente articolo e' ammesso ricorso al Ministro competente. I provvedimenti di sospensione sono annotati sulla patente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 OTTOBRE 1997, N. 431
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art32 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.