Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 gennaio 1998 al 15 settembre 2005. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 9 ottobre 1997, n. 431.
Abrogato dal 16 gennaio 1998
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 gennaio 1998 al 15 settembre 2005. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 9 ottobre 1997, n. 431.
Abrogato dal 16 gennaio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1971 al 16 gennaio 1998. 125 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Nel caso di condanna per i delitti di omicidio colposo o di lesioni colpose gravissime, derivanti dalla violazione delle norme sul comando o la condotta di imbarcazioni e navi da diporto o sulla condotta dei motori, il giudice dispone, con la sentenza, la sospensione della patente fino a tre anni e, in casi particolarmente gravi, la revoca. In tale ipotesi non puo' essere rilasciata una nuova patente. Il giudice puo' altresi' disporre la sospensione della patente fino a due anni nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto non inferiori ad un anno per delitti contro la incolumita' pubblica, di cui al titolo VI del libro II del codice penale, o per i reati previsti e puniti dalla parte terza del codice della navigazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 OTTOBRE 1997, N. 431
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art31 · fonte del testo
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