Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 gennaio 1998 al 15 settembre 2005. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 9 ottobre 1997, n. 431.
Abrogato dal 16 gennaio 1998
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Articolo abrogato dal d.p.r. 9 ottobre 1997, n. 431.
Abrogato dal 16 gennaio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 5 giugno 1986 al 16 gennaio 1998. 238 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Gli esami per conseguire la patente per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 20, nonche' le patenti per la condotta dei motori prevista dallo stesso articolo sono svolti dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale del Corpo di stato maggiore della Marina, in servizio o in congedo, oppure da un capitano superiore di lungo corso della marina mercantile, in servizio o in pensione o da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto o da un funzionario del Ministero della marina mercantile oppure da un funzionario del Ministero dei trasporti. A detta commissione partecipa comunque, in qualita' di membro, un ufficiale della capitaneria di porto o un funzionario dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile competente per territorio. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale che gestiscono scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, possono richiedere che lo svolgimento degli esami di cui al precedente comma, per i soci che hanno frequentato il relativo corso, siano svolti presso la propria sede; in tal caso un rappresentante dell'ente o dell'associazione e' chiamato a far parte della commissione, in qualita' di membro. Le modalita' per lo svolgimento degli esami, per la nomina, per la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza di cui al precedente comma, nonche' per il rilascio delle patenti, sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 OTTOBRE 1997, N. 431
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art22 · fonte del testo
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