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I motori amovibili di qualsiasi potenza, da applicare alle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima ed a quella interna, sono soggetti a collaudo da parte delle competenti autorita'. In occasione del collaudo sono accertate la potenza massima di esercizio e quella fiscale. I dati relativi agli accertamenti di cui al comma precedente sono annotati nel certificato per l'uso del motore. Il certificato per l'uso del motore rilasciato dal capo del circondario marittimo e' valido anche per le acque interne, e quello rilasciato dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile e' valido anche per le acque marittime; esso e' conforme al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 4 aprile 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art15 · fonte del testo

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