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[1]La legalizzazione di firme fatta nelle rispettive competenze dal prefetto, dal presidente del tribunale, o dal cancelliere da lui delegato, dal pretore, dal procuratore del Re Imperatore ed in genere dai capi degli uffici governativi di ogni ordine dipendenti da qualsiasi Ministero ed aventi giurisdizione territoriale provinciale o compartimentale, determinata da leggi o da decreti, ha efficacia in tutto il Regno.

[2]Hanno egualmente efficacia in tutto il Regno le firme apposte dal Governatore di Roma e, per esso, dai suoi delegati, su atti, certificati, copie ed estratti, diversi da quelli di stato civile, per i quali sono applicabili le stesse norme di cui al precedente art. 7, lett. a), del n. 3, nonche' le firme dei segretari federali del Partito Nazionale Fascista, dei rappresentanti centrali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale (Confederazioni e Federazioni nazionali), dei rettori delle Universita' e dei direttori degli Istituti dell'ordine universitario.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1943 al 11 febbraio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-03;1700~art8 · fonte del testo

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