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Le firme apposte dai pubblici funzionari e pubblici ufficiali di qualsiasi ordine, nonche' dagli esercenti professioni ed arti sopra atti, certificati, copie ed estratti, posti in essere nello Stato per valere nello Stato, devono essere legalizzate, quando di tali atti, certificati, copie ed estratti si debba fare uso presso qualunque ufficio pubblico fuori della giurisdizione territoriale, della circoscrizione o del comune di residenza di chi li ha firmati, salve le esenzioni contemplate dalla presente legge o da norme particolari e le disposizioni di cui al seguente art. 8.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1943 al 11 febbraio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-03;1700~art3 · fonte del testo

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