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Agli effetti della legalizzazione, un atto posto in essere nel Regno e da usarsi nel Regno, rilasciato da autorita' consolare estera residente nel Regno, quando contenga la enunciazione o la riproduzione totale o parziale di atto formato all'estero, e' considerato atto estero.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1943 al 11 febbraio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-12-03;1700~art11 · fonte del testo

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