Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 dicembre 1950 al 27 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 novembre 1950, n. 963
1La L. 28 novembre 1950, n. 963 ha disposto (con l'art. 1) che "i contratti indicati nell'art. 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, che scadano alla fine dell'annata agraria 1949-50, sono prorogati fino al termine dell'annata agraria 1950-51 nelle localita' nelle quali cio' sia richiesto da esigenze di carattere particolare, per le conseguenze che l'esecuzione delle disdette, anche in relazione alla loro entita' numerica, puo' produrre, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Testo in vigore dal 13 dicembre 1950 al 27 dicembre 1955
