Art. 25 — Riproduzione di documenti d'archivio ed altri atti
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Abrogato dal 7 marzo 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Abrogato dal 7 marzo 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1968 al 7 marzo 2001. 162 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facolta' di sostituire, a tutti gli effetti, ai documenti dei propri archivi, alle scritture contabili, alla corrispondenza ed agli altri atti di cui per legge o regolamento e' prescritta la conservazione, la corrispondente riproduzione fotografica anche se costituita da fotogramma negativo. Salvo quanto previsto nel successivo comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro, previo parere della commissione di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono stabiliti i limiti di tale facolta', nonche' i procedimenti tecnici e le modalita' della fotoriproduzione e della autenticazione. Per le pubbliche amministrazioni le modalita' della riproduzione sono di volta in volta stabilite con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro interessato, previo parere della commissione di cui al citato articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art25 · fonte del testo
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