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La Corte elegge a maggioranza dei suoi componenti il Presidente. Nel caso che nessuno riporti la maggioranza si procede ad una nuova votazione e, dopo di questa, eventualmente, alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto chi abbia riportato la maggioranza. In caso di parita' e' proclamato eletto il piu' anziano di carica e, in mancanza, il piu' anziano di eta'. Della nomina e' data immediata comunicazione dallo stesso Presidente eletto al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente dei Consiglio dei Ministri. Il Presidente rimane in carica quattro anni ed e' rieleggibile. Il Presidente, subito dopo l'insediamento nella carica, designa un giudice destinato a sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento.

Testo in vigore dal 14 marzo 1953 al 10 dicembre 1967

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 26/1971

    Questione infondata
    17 febbraio 1971

    avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 6 del d.lg.lgt. 9 giugno 1945, n. 387 (modificazioni al t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed e…

    Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 4 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 5 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 6 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art6 · fonte del testo

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