Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 marzo 1953 al 28 febbraio 1962. Leggi il testo vigente →

La deliberazione con la quale il Parlamento mette in stato d'accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i Ministri, e' presa a norma dell'art. 90 della Costituzione e a scrutinio segreto. L'atto di accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda. Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale. Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato. La Corte puo' conoscere per connessione i reati non compresi nell'atto di accusa da chiunque commessi, salva la facolta' di ordinare la separazione dei procedimenti.

Testo in vigore dal 14 marzo 1953 al 28 febbraio 1962

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 44/1966

    Ha colpito questo articolo
    23 maggio 1966

    riuniti i due giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, sulla istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; dichiara altresì, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, primo e secondo comma, e dell'art. 43, terzo comma…

    Art. 25 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 43 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 8 Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art43 · fonte del testo

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