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La questione di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge di una Regione puo' essere, a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della sua competenza. La questione, previa deliberazione della Giunta regionale, e' promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, al Presidente della Giunta della Regione di cui s'impugna la legge ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione.

Testo in vigore dal 14 marzo 1953 al 11 giugno 2003

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art33 · fonte del testo

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