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I giudici della Corte costituzionale hanno tutti ugualmente una retribuzione corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle piu' alte funzioni. Al Presidente e' inoltre attribuita una indennita' di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione. Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualita' di funzionario di Stato o di altro ente pubblico, in servizio o a riposo, aveva prima della nomina a giudice della Corte. Ai giudici eletti a norma dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione e' assegnata una indennita' giornaliera di presenza pari ad un trentesimo della retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari.

Testo in vigore dal 14 marzo 1953 al 1 gennaio 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art12 · fonte del testo

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