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[1]All'art. 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, e' aggiunto, dopo il terzo, il seguente comma:
[2]«Conservano la carica di membri della Commissione esaminatrice i procuratori di cui al precedente comma, i quali, dopo la nomina, abbiano cessato di appartenere alla Commissione Reale dei procuratori che li designo'; ma e' in facolta' del Ministro per la giustizia di sostituirli con altri procuratori di sua libera scelta».
Testo in vigore dal 22 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
