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In via transitoria, fino a quando la circolazione dei valori da lire 100 e da lire 50 non potra' essere assicurata mediante le monete metalliche di cui al precedente art. 1, e' autorizzata la fabbricazione ed emissione in luogo dei biglietti della Banca d'Italia di cui all'art. 2, di biglietti di Stato da lire 100 e da lire 50, con la osservanza delle vigenti disposizioni per i biglietti di Stato, salvo quanto stabilito con i successivi commi. Le caratteristiche ed i contingenti per i biglietti di Stato da lire 100 e da lire 50 saranno determinati con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro. La data dalla quale avranno corso legale i biglietti di cui al presente articolo sara' stabilita con decreto del Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-12-24;1405~art3 · fonte del testo

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