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I rilevamenti per qualsiasi scopo nelle zone militarmente importanti previste dalla legge 1 giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni, debbono essere preventivamente autorizzati dal direttore dell'Istituto geografico militare. Tale autorizzazione non e' richiesta per i rilevamenti catastali, che restano regolati dalle apposite disposizioni legislative vigenti in materia. I rilevamenti delle acque territoriali debbono essere preventivamente autorizzati dal direttore dell'Istituto idrografico della Marina. Sono esentati dal richiedere la preventiva autorizzazione gli organi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici per i rilievi idrografici necessari al Ministero stesso nonche' i Consorzi autonomi dei porti.

Testo in vigore dal 1 marzo 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-02-02;68~art8 · fonte del testo

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