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Di ogni pubblicazione cartografica prodotta da organismi non statali o da privati riflettente il territorio e le acque sotto giurisdizione italiana, oltre alla trasmissione della normale cartografia di obbligo secondo le leggi in vigore, devono essere inviate a cura dell'editore due copie in edizione di prova all'Istituto geografico militare e, ove si tratti di carte a denominatore inferiore a 100.000, due copie in edizione definitiva alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Per le zone lambite dal mare devono essere inviate due copie in edizione di prova anche all'Istituto idrografico della Marina.

Testo in vigore dal 1 marzo 1960 al 27 dicembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-02-02;68~art12 · fonte del testo

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