Art. 9 — Obblighi di informazione a carico delle imprese
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
Abrogato dal 30 gennaio 2003
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
Abrogato dal 30 gennaio 2003
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2 versioni dal 1987
Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1987 al 30 gennaio 2003. 219 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro assume presso le imprese informazioni per la conoscenza della situazione occupazionale e delle relative stime e previsioni. Le imprese sono tenute a fornire i dati e le informazioni legalmente richiesti, con le garanzie previste dall'articolo 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628. I dati sono trasmessi all'osservatorio regionale del mercato del lavoro territorialmente competente. Le imprese che fruiscono di incentivi, contributi e in genere di erogazioni a carico del bilancio dello Stato, ove richiesto, devono indicare, all'atto della concessione e successivamente ogni anno, le previsioni quantitative e qualitative di occupazione. Con le stesse garanzie di cui al comma 1 le commissioni regionali e quelle circoscrizionali possono disporre indagini particolari su aspetti specifici del mercato del lavoro nei rispettivi ambiti territoriali, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della collaborazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati. Alle imprese aderenti ad associazioni imprenditoriali o che ad esse conferiscano apposito mandato e' consentito assolvere agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 mediante la trasmissione dei dati richiesti tramite le associazioni medesime. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le modalita' di attuazione del presente articolo e le direttive per l'attivita' dell'ispettorato del lavoro in materia.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1987-02-28;56~art9 · fonte del testo
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