Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 gennaio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1987 al 30 gennaio 2003. 433 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Ai fini dell'attuazione della politica attiva dell'impiego e della mobilita' sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione regionale per l'impiego, determina le sezioni circoscrizionali per l'impiego e ne definisce gli ambiti territoriali, tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e dei collegamenti sul territorio. Nell'ambito della circoscrizione, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su proposta della commissione regionale per l'impiego, previo parere della commissione circoscrizionale istituita a norma del successivo comma 5, puo' istituire recapiti periodici della sezione circoscrizionale per l'impiego per l'espletamento anche temporaneo di compiti esecutivi connessi con il servizio di collocamento. I lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato, devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego. Senza cambiare la propria residenza essi possono trasferire la loro iscrizione, previa cancellazione della precedente, nella lista di collocamento di altra circoscrizione, conservando l'anzianita' di iscrizione maturata. Presso ciascuna sezione circoscrizionale e' istituita la commissione circoscrizionale per l'impiego. Essa e' nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed e' composta dal responsabile della sezione o da un suo delegato, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. La commissione di cui al comma 5 dura in carica tre anni e svolge le funzioni attualmente attribuite agli organi collegiali locali dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio, di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877. La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizioni alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure del collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti. In sede di prima attuazione di quanto disposto nel comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad istituire le sezioni circoscrizionali per l'impiego entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1987-02-28;56~art1 · fonte del testo

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