Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La proposta di revoca della onorificenza e' comunicata all'interessato affinche', entro il termine di decadenza di giorni trenta, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla valutazione del consiglio dell'Ordine, che esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni. Sono vincolanti per il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato le richieste di revoca indirizzategli dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge. Previo parere del consiglio dell'Ordine e su proposta motivata del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la revoca e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

Testo vigente dal 21 maggio 1986

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-05-15;194~art13 · fonte del testo

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