Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1965 al 16 dicembre 2010. 263 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il musicante della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che a causa delle sue condizioni fisiche o per altri motivi non sia ritenuto tecnicamente idoneo per la parte cui appartiene, su proposta del maestro direttore, e' sottoposto ad una prova di idoneita', da sostenersi davanti ad una Commissione costituita ai sensi dell'articolo 21 e consistente nella, esecuzione, nell'insieme della banda, di un brano musicale scelto dalla Commissione stessa e riguardante lo strumento della parte affidata al musicante. Qualora la Commissione giudichi il musicante non piu' idoneo per la parte cui appartiene ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo al passaggio di parte anche se non vi sia, disponibilita' di posti, salvo a riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento. Il musicante conserva il grado posseduto; anche se superiore a quello massimo stabilito dall'articolo 32 per la parte nella quale viene trasferito. Il musicante giudicato dalla Commissione non idoneo per tutte le parti cessa di appartenere alla banda e, se non ha ancora raggiunto il limite di eta' previsto per la cessazione dal servizio dei pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e' restituito al servizio d'istituto, conservando l'anzianita' ed il grado rivestito. Il musicante che abbia giu' raggiunto l'anzidetto limite di eta' cessa dal servizio ed e collocato nella riserva, se sottufficiale, ed in congedo, se militare di truppa, con diritto rispettivamente, al trattamento di cui agli articoli 27 e 31 della legge 3 aprile 1958, n. 460, ed agli articoli 18 e 22 della legge 26 luglio 1961, n. 709.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-06-05;707~art31 · fonte del testo
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