Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1937 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]I concorsi preveduti nei precedenti articoli sono banditi con decreto Ministeriale che dovra' essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

[2]Il decreto che indice il concorso stabilisce anche il termine per la presentazione delle domande e dei documenti. Tale termine non puo' essere inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.

[3]Il Ministro riconosce il possesso o meno dei requisiti per l'ammissione al concorso e delibera, con provvedimento insindacabile, sull'ammissione degli aspiranti.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1937 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1937-01-07;23~art7 · fonte del testo

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