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[1]La promozione al posto di traduttore aggiunto di prima classe (grado 9°) e' conferita al traduttore aggiunto di seconda classe dopo cinque anni di effettivo servizio, su parere favorevole del Consiglio d'amministrazione.
[2]Il servizio eventualmente prestato in precedenza, in altro gruppo o ruolo, con lo stesso grado o con grado superiore, e' computato, agli effetti dell'anzianita' richiesta nel comma precedente, nel modo stabilito dall'art. 9, capoverso, del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1937 al 16 dicembre 2010
